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| L'associazione si è costituita il 10 ottobre 2008 Codice Fiscale: 97528990589 Lo statuto è stato registrato all'Agenzia delle Entrate Roma 5 in data 07 novembre 2008 - Serie 3 - al n. 10866 |
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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL SOLE SOTTO TERRA"
Titolo I Costituzione, sede e scopi Art. 1. È costituita l'Associazione Culturale denominata “Il Sole Sotto Terra”, con durata illimitata nel tempo, libera, apolitica, laica e senza scopo di lucro, regolata dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge vigenti in materia. L'associazione ha sede in Roma, via degli Arvali n. 6. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. L'Assemblea potrà attivare anche sedi locali operative. Art. 2. L'Associazione culturale persegue i seguenti scopi: a. Divulgare la conoscenza e l'applicazione di
soluzioni architettoniche e di materiali costruttivi tali che, per loro qualità,
non incidano negativamente sull'ambiente e sulla salute dell'uomo;
b. Diffondere la cultura dell'impiego di sistemi costruttivi sani e di materiali naturali capaci di migliorare le condizioni di vivibilità dell'ambiente antropizzato; c. Riscoprire le forme di edilizia usate nell'antichità, ampliare le esperienze e promuovere le nuove tecniche per un uso dell'energia che non risulti nocivo alla salute dell'uomo ed all'ambiente; d. Proporsi come luogo di incontro, a chiunque accessibile, per assolvere alla funzione sociale di crescita umana, culturale e civile, attraverso una continua, aperta, corretta e chiara comunicazione, conl'ideale superamento del concetto elitario della informazione; e. Offrirsi come punto di riferimento e sede operativa a sostegno delle attività, in materia di edilizia sostenibile, promosse e/o incentivate dagli enti pubblici, dagli enti e dalle organizzazioni private e dagli ordini professionali; f. Realizzare e mettere a disposizione degli associati/utenti uno spazio dove poter acquisire una visione ed una consapevolezza, quanto più chiara e corretta, delle proposte e delle soluzioni offerte dalla architettura bio-climatica e naturale; g. Fornire supporto tecnico-pratico a quanti, per studio o per lavoro, necessitino sperimentare nuove soluzioni; h. Realizzare una forma di contatto più diretto tra i progettisti e le aziende produttrici di materiali biocompatibili; i. Incentivare lo studio, la ricerca e la collaborazione tra tutte quelle figure professionali che sono separate da un percorso diverso di studi, ma che operano nello stesso settore edilizio ed urbanistico. Titolo II Attività dell'Associazione Art. 3. Il locale all'interno del quale l'Associazione intende svolgere la propria attività è a disposizione di tutti i soci interessati a sostenerne i programmi culturali. Art. 4. L'Associazione mette a disposizione di tutti gli associati i propri spazi per promuovere ed incentivare le seguenti attività: a. Dibattiti sull'architettura sostenibile;
Art. 5.
L'Associazione può offrire gli spazi della propria sede ad altri enti od
associazioni per svolgere attività formative, quali corsi di aggiornamento
teorico-pratici, volti in particolare alla divulgazione dell'architettura
sostenibile.b. Presentazione di nuovi materiali e soluzioni progettuali; c. Progettazione; d. Attività di ricerca; e. Attività di supporto all'applicazione dei prodotti e dei materiali di cui all'art. 2; f. Mostre di architettura e di ogni altra espressione di forma artistica figurativa; g. Esposizione di prodotti e materiali edili; h. Seminari, corsi ed eventi su altre forme d'arte; i. Eventi culturali e musicali. Art. 6. L'Associazione può organizzare eventi, seminari e corsi su altre forme d'arte, per promuovere la sua presenza nel territorio. Art. 7. Tutte le attività non conformi agli scopi culturali sono espressamente vietate. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne, di non discriminazione e di rispetto dei diritti inviolabili della persona. Titolo III Soci Art. 8. L'Associazione Culturale “Il Sole Sotto Terra” è aperta a tutti coloro che sono interessati a mettere in atto gli scopi culturali di cui al Titolo I e che vogliono partecipare alle attività di cui al Titolo II con contributi ideativi, di lavoro e di tempo, condividendone appieno lo spirito e gli ideali. Tra i soci che partecipano alla vita dell'associazione sono: a. SOCI FONDATORI: coloro che hanno contribuito
ad ideare il progetto associativo ed a porre le basi per l'effettiva
costituzione dell'Associazione. Sono soci fondatori coloro che hanno
sottoscritto l'atto costitutivo. Sono soggetti all'iscrizione annuale ed al
versamento della quota associativa.
Art. 9. Il numero dei soci è illimitato. È
consentita l'ammissione di soci minorenni purché autorizzati da persona adulta
responsabile. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta
dei richiedenti, dal Consiglio Direttivo.b. SOCI ORDINARI: persone che operano, all'interno dell'Associazione, per il funzionamento delle attività e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti. La qualità di socio ordinario è subordinata all'iscrizione annuale. Art. 10. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione. Art. 11. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione, per le modifiche dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Sono candidabili alle cariche elettive. Hanno diritto di accesso ai documenti, alle delibere, ai bilanci, ai rendiconto ed ai registri. Art. 12. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. Art. 13. Tutti i soci sono tenuti al rispetto delle norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione. L'esclusione deve essere notificata a mezzo lettera raccomandata assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. Art. 14. Le attività organizzate dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini culturali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato ed in modo gratuito. Art. 15. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte del Consiglio direttivo. Soci receduti e/o esclusi, che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Titolo IV Organi e Norme relative all'ordinamento ed all'amministrazione interna Art. 16. Gli organi dell’Associazione sono: a. l’Assemblea dei soci;
Art. 17. L’Assemblea dei soci è l'organo sovrano ed
il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione
dell’Associazione. È composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un
singolo voto, qualunque sia il valore della quota con la quale abbia
contribuito. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, per
l'approvazione del bilancio, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia
richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. Nelle
deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro
responsabilità gli amministratori non possono esprimere il proprio voto.b. il Consiglio Direttivo; c. il Presidente e il Vicepresidente; d. il Collegio dei Revisori dei Conti. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e con voto favorevole dei 2/3 dei presenti; in seconda convocazione, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con voto favorevole dei 2/3 dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso solo all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. Presiede l'Assemblea il Presidente o un altro socio delegato, con preferenza per il Vicepresidente. All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un segretario, scelto tra i soci presenti, che dovrà sottoscrivere il verbale finale. È ammessa 1 (una) delega a socio. Art. 18. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità solo mediante affissione all’albo della sede. Art. 19. L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: a. Elegge il Presidente, il Vicepresidente, gli
altri componenti del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei
conti;
Art. 20. L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche
dello Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.b. Discute e approva il bilancio preventivo e consuntivo; c. Approva i regolamenti interni, se necessari; d. Definisce gli indirizzi dell'attività dell'Associazione e indica le azioni concrete per la loro realizzazione; e. Delibera su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno. Art. 21. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione, dal Vicepresidente e da un altro membro eletto dall’Assemblea fra i propri componenti. Nel caso in cui il numero degli associati dovesse superare la quota 100, su proposta dell'Assemblea, i membri del Consiglio potranno aumentare. Dovrà essere sempre garantito il numero dispari dei componenti che non potrà comunque superare le 7 unità (incluso anche il Presidente e il Vicepresidente). Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri (nel caso in cui i componenti siano tre), ovvero quando è presente la maggioranza dei componenti. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato attraverso convocazione dell'assemblea ordinaria. Art. 22. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da: a. Il Presidente;
Art. 23. Il Consiglio Direttivo ha tutti i
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli
riservati al Presidente ed all'Assemblea. Di ogni riunione deve essere redatto
verbale da affiggere all’albo dell’Associazione. Nella gestione ordinaria i suoi
compiti sono:b. Da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata; c. Su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci. a. Predisporre gli atti da sottoporre
all’assemblea;
Art. 24. Il Presidente dura in
carica tre anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli
effetti.b. Formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione; c. Elaborare il bilancio consuntivo, comprendente il rendiconto sia economico che finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; d. Elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo; e. Stabilire gli importi delle quote annuali di iscrizione all'Associazione. Viene eletto dall'Assemblea associativa. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo. Art. 25. Il Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, è composto da due soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Controlla la gestione economico-finanziaria dell'Associazione e verifica che essa corrisponda ai fini socio-culturali indicati nello Statuto. Art. 26. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. Art. 27. L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Art. 28. È obbligatoria la tenuta dei libri contabili (economico e finanziario) e dei registri sociali (libro dei soci, libro dell'Assemblea dei soci, libro del Consiglio Direttivo, libro dei Revisori dei conti). Art. 29. Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate. Art. 30. Tutte le materie contenute nel presente Statuto che abbisognino di ulteriori chiarimenti saranno oggetto di appositi Regolamenti deliberati dall'Assemblea. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigente in materia. Titolo V Patrimonio Art. 31. Il patrimonio dell'Associazione deriva essenzialmente dai contributi degli associati, dei terzi, e da quanto si potrà ritrarre da tutte le attività organizzate per promuovere l'Associazione. Art. 32. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: a. beni mobili;
Art. 33.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale,
stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari
stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.b. contributi; c. donazioni e lasciti;. d. rimborsi; e. convenzioni con Enti Pubblici e Privati; f. contributi di Amministrazioni e di Enti pubblici e di privati g. attività marginali di carattere commerciale e produttivo; h. ogni altro tipo di entrata, purché ottenuta nel rispetto della normativa vigente. Art. 34. Le elargizioni in denaro, le donazioni ed i lasciti, sono accettate dall'assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'associazione. Art. 35. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali utili vanno reinvestiti nelle attività dell'Associazione. Art. 36. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo le attività, l'organizzazione e le decisioni dell'associazione. Art. 37. Ogni mezzo, che non sia in contrasto con l'eventuale Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano, potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti dell'associazione e arricchire il suo patrimonio. Art. 38. Eventuali attività commerciali potranno essere esercitate, ma non in natura prevalente rispetto alle altre attività associative, previa apertura di una partita IVA e quindi tenuta dei libri contabili e pagamento dei dovuti oneri fiscali. L'Associazione dovrà attivare tutte le pratiche necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni. Titolo VI Scioglimento dell'Associazione Art. 39. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria. All'atto dello scioglimento l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe, ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, se la Legge non dispone in merito. Letto, sottoscritto e approvato (firme dei soci fondatori) |
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| Associazione
culturale IL SOLE SOTTO TERRA - via degli Arvali, 6 - 00175 Roma |
info@ilsolesottoterra.it |